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SICUREZZA SUL LAVORO
  DIRETTIVE EUROPEE
Le Direttive Europee si propongono di avvicinare le legislazioni nazionali degli Stati membri in modo da avere regole comuni su aspetti tecnici, fiscali, economici, sanitari ecc. ed agevolare la libera circolazione dei beni, dei servizi e delle persone nell’ambito dell’Unione Europea, nel rispetto di regole comuni riconosciute da tutti gli Stati che ne fanno parte.

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, l’armonizzazione delle legislazioni ha fatto grandi e rapidi progressi portandoci ad avere Direttive e Norme di fondamentale importanza.

    DIRETTIVE
    Definiscono gli obiettivi da raggiungere

    NORME
    Definiscono i mezzi e le vie per raggiungere gli obiettivi richiesti dalle Direttive.
    L’osservanza di una Norma armonizzata conferisce ai prodotti o ai servizi presunzione di conformità alle Direttive.

    Fasi per la realizzazione di una Norma:
    • Formazione di un gruppo di lavoro (WG, Working Group) costituito da esperti della materia da trattare, rappresentanti gli Stati membri.
    • Elaborazione di un progetto di Norma (prEN) che sarà esaminato dai vari Comitati nazionali interessati, per commenti,
      proposte e successiva approvazione finale.
    • Stesura definitiva del testo di Norma EN, pubblicazione ufficiale e recepimento a livello di ogni Stato.


Le Direttive riguardanti la protezione dei lavoratori sono:
• “Direttiva quadro sulla salute e sicurezza sul lavoro” 89/391/CE
• “Direttiva sull’uso delle attrezzature di lavoro” 89/655/CE e relativi emendamenti e aggiunte.

Le Direttive applicabili ai componenti di sicurezza sono:
• “Direttiva Macchine” 98/37/CE (2006/42/CE dal 29/12/2009)
• “Direttiva Bassa Tensione” 2006/95/CE
• “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica” 2004/108/CE.


DIRETTIVE SOCIALI

Le “Direttive Sociali” 89/655/CE e 89/391/CE recepite in Italia con il Decreto Legislativo 81/08 “Testo Unico Sicurezza” hanno come obiettivo il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le Direttive:
• Determinano le misure di prevenzione da adottare nell’ambiente di lavoro
• Forniscono informazioni su:
   - analisi dei rischi
   - programma di prevenzione e messa in conformità delle macchine
   - procedure per la conformità delle macchine
   - responsabilità del datore di lavoro
   - formazione e addestramento del personale addetto agli impianti.
• Impongono agli utenti l’adeguamento del parco macchine esistente in conformità alle disposizioni della Direttiva Macchine.

DIRETTIVA MACCHINE

La “Direttiva Macchine” 98/37/CE e, dal 29/12/2009, 2006/42/CE, è destinata ai costruttori di macchine e componenti di sicurezza ed ha come obiettivi:
• La definizione dei requisiti di sicurezza e tutela della salute per il miglioramento del grado di protezione dei lavoratori addetti a macchine pericolose.
• La progettazione, la realizzazione e l’immissione sul mercato dell’Unione Europea di macchine e componenti di sicurezza che rispettino i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla Direttiva stessa.
• La libera circolazione negli Stati membri di macchine e componenti di sicurezza conformi alla Direttiva.

La Direttiva Macchine:

• Si applica a macchine e componenti di sicurezza nuovi che vengono venduti, prestati o affittati, ed a macchine usate in caso di vendita, affitto o prestito
• Stabilisce requisiti essenziali di sicurezza relativi alla progettazione e costruzione di macchine e componenti di sicurezza e definisce le procedure per la loro certificazione
• È obbligatoria dal 1 gennaio 1995 per le macchine e dal 1 gennaio 1997 per i componenti di sicurezza Dalle date sopraindicate, nell’Unione Europea possono essere commercializzati o messi in servizio solo prodotti conformi alla Direttiva.

Procedure per la certificazione

La Direttiva:
• Prevede procedure rigorose per i componenti di sicurezza e per le macchine ad alto rischio (elencate nell’allegato 4)
• Prevede procedure semplificate per macchine a medio e basso rischio non comprese nell’allegato 4
• Prevede che il costruttore rediga per ogni prodotto un fascicolo tecnico attestante i principi di sicurezza adottati per la progettazione, realizzazione, trasporto, uso e manutenzione della macchina o del componente di sicurezza.

Dichiarazione di conformità
Per certificare la conformità del prodotto alla Direttiva il costruttore deve:
• Apporre il marchio CE sul prodotto
• Allegare una dichiarazione di conformità CE attestante il rispetto della Direttiva.

Nel 2006 è stata pubblicata una nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) che sostituirà, a partire dal 29/12/2009, quella attualmente in vigore.

OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA REVISIONE

Chiarezza

• L’elenco dei prodotti oggetto della Direttiva è più esplicito
• Sono state aggiunte nuove categorie di prodotti
• Sono stati chiariti i confini di applicabilità con altre Direttive
• Sono state migliorate le definizioni.

Aspetto legale certo


• Al 4° Considerando è detto: “A fini di certezza di diritto è necessario definire il campo di applicazione della presente Direttiva e i concetti relativi all’applicazione della medesima con maggiore precisione possibile.”

Migliorata l’applicabilità


• I criteri per la nomina degli Organismi Notificati sono più rigorosi
• Sorveglianza del mercato. Gli obblighi degli Stati membri sono meglio definiti
• Sono state fissate regole per il ritiro di prodotti pericolosi.

Le procedure di valutazione della conformità sono state modificate

• Non esiste più la possibilità di presentare il fascicolo tecnico a un organismo notificato senza che questo preveda alcuna verifica
• Per tutte le procedure di valutazione di conformità è richiesto un controllo interno sulla fabbricazione (Allegato VIII). La responsabilità del controllo è solo del fabbricante.

Nota sugli allegati che elencano le macchine pericolose e i componenti di sicurezza
Rispetto alla DM 98/37/CE, nella DM 2006/42/CE l’Allegato 4, che elenca le macchine pericolose e i componenti di sicurezza, è stato arricchito dei blocchi logici per funzioni di sicurezza (p. es. unità di controllo programmabili, plc, ecc.). È stato poi creato un Allegato 5, comprendente un elenco non esaustivo dei componenti di sicurezza.


COME GESTIRE IL PASSAGGIO DALLA DM 98/37/CE ALLA DM 2006/42/CE

Dichiarazione di conformità


• Da un punto di vista pratico e tecnico i costruttori possono già iniziare a produrre e vendere macchine conformi alla nuova DM
• Da un punto di vista legale si può fare riferimento alla Direttiva 2006/42/CE solo dal 29/12/2009
• Per prodotti costruiti prima del 29/12/2009 e nel caso in cui il costruttore non conosca o non sia certo della data di prima immissione sul mercato,
può redigere una dichiarazione di conformità che fa riferimento ad entrambe le Direttive. Il riferimento alla Direttiva 98/37/CE dovrebbe poi essere
rimosso dopo il 29/12/2009.

Certificazioni

• Le modifiche ai requisiti essenziali di sicurezza e salute contenute nel nuovo allegato I potrebbero rendere non valide le vecchie dichiarazioni.
In ogni caso esse vanno rifatte perché dovranno essere riferite alla nuova Direttiva
• I certificati CE di tipo rilasciati dagli organismi notificati vanno aggiornati
• I nuovi certificati CE di tipo avranno una validità di 5 anni (annesso IX par. 9.3); il periodo di 5 anni parte dalla data di revisione del vecchio
certificato.

Validità delle autocertificazioni

• Le procedure descritte nell’articolo 8 par. 2 punto C della Direttiva 98/37/CE non saranno più valide a partire dal 29/12/2009
• Il fabbricante che ha certificato i suoi prodotti secondo queste procedure dovrà quindi rifare tutto il processo di certificazione usando
quelle elencate nell’art.12 par. 3 e 4 e relativi allegati della nuova Direttiva.

DIRETTIVA BASSA TENSIONE

La “Direttiva Bassa Tensione” 2006/95/CE ha come obiettivo:

garantire che i materiali elettrici vengano progettati e costruiti in modo da assicurare la protezione delle persone contro i rischi di folgorazione
derivanti dal loro uso o dall’influsso di agenti esterni sui materiali elettrici stessi.

La Direttiva si applica a tutto il materiale elettrico destinato ad un utilizzo con tensione nominale fra:

• 50V e 1000V in corrente alternata
• 75V e 1500V in corrente continua.

L’ultima revisione della Direttiva è in vigore dal 16 gennaio 2007.

DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

La “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica” 2004/108/CE ha come obiettivo che i dispositivi elettrici vengano progettati e costruiti in modo che:

• Il livello di emissione elettromagnetica sia limitato e tale da permettere ad altre apparecchiature elettriche di funzionare secondo il loro scopo
• Il livello di immunità intrinseca ai disturbi esterni consenta loro di funzionare secondo lo scopo previsto.

La Direttiva si applica a tutti i dispositivi elettrici ed elettronici in grado di provocare disturbi elettromagnetici o il cui funzionamento può essere
influenzato da interferenze esterne.

L’ultima revisione della Direttiva è in vigore dal 20 gennaio 2005.

DIRETTIVA ATEX

La “Direttiva Atex” 94/9/CE si applica a tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva.
La Direttiva stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che devono avere le costruzioni elettriche se impiegate in luoghi classificati pericolosi sotto
l’aspetto del rischio di esplosione per presenza di gas o di polveri.
Il pericolo di esplosione è suddiviso in tre livelli:

• Categoria 1 : livello di massimo pericolo (zone 0 e 20)
• Categoria 2 : livello di pericolo elevato (zone 1 e 21)
• Categoria 3: livello di pericolo definito “normale” (zone 2 e 22).

La direttiva ATEX è in vigore dal 1 Luglio 2003.

ORGANISMI ACCREDITATI

Gli Organismi accreditati hanno, per ogni Stato membro, un ruolo ispettivo di controllo e di verifica del rispetto e dell’applicazione delle Direttive
riguardanti le macchine e i componenti di sicurezza.

Ogni Stato è responsabile della nomina e del controllo dei propri Organismi.

Essi devono avere la competenza e le risorse necessarie per espletare attività di ispezione, analisi, assistenza tecnica, misurazione ecc..

In Italia l’Organismo incaricato è l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) che ha sede in Roma.

ORGANISMI NOTIFICATI

Gli Organismi notificati sono autorizzati ad esaminare e certificare macchine e componenti di sicurezza in accordo con le Direttive ad essi applicabili.

Ogni stato membro dell’Unione Europea è tenuto a:
• Designare gli Organismi notificati indicandone le competenze
• Comunicare alla Commissione Europea e agli altri stati membri l’elenco degli Organismi notificati.

La Commissione Europea pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) una lista di tutti gli Organismi notificati allegando l’elenco
dei servizi, delle macchine e/o componenti di sicurezza per cui essi sono autorizzati ad operare.

Gli Stati membri dell’Unione Europea devono verificare che tali Organismi rispettino determinati criteri etici e tecnici.