| Nota sugli allegati che elencano le macchine pericolose e i componenti di sicurezza Rispetto alla DM 98/37/CE, nella DM 2006/42/CE l’Allegato 4, che elenca le macchine pericolose e i componenti di sicurezza, è stato arricchito dei blocchi logici per funzioni di sicurezza (p. es. unità di controllo programmabili, plc, ecc.). È stato poi creato un Allegato 5, comprendente un elenco non esaustivo dei componenti di sicurezza. |
COME GESTIRE IL PASSAGGIO DALLA DM 98/37/CE ALLA DM 2006/42/CE
Dichiarazione di conformità
• Da un punto di vista pratico e tecnico i costruttori possono già iniziare a produrre e vendere macchine conformi alla nuova DM
• Da un punto di vista legale si può fare riferimento alla Direttiva 2006/42/CE solo dal 29/12/2009
• Per prodotti costruiti prima del 29/12/2009 e nel caso in cui il costruttore non conosca o non sia certo della data di prima immissione sul mercato,
può redigere una dichiarazione di conformità che fa riferimento ad entrambe le Direttive. Il riferimento alla Direttiva 98/37/CE dovrebbe poi essere
rimosso dopo il 29/12/2009.
Certificazioni
• Le modifiche ai requisiti essenziali di sicurezza e salute contenute nel nuovo allegato I potrebbero rendere non valide le vecchie dichiarazioni.
In ogni caso esse vanno rifatte perché dovranno essere riferite alla nuova Direttiva
• I certificati CE di tipo rilasciati dagli organismi notificati vanno aggiornati
• I nuovi certificati CE di tipo avranno una validità di 5 anni (annesso IX par. 9.3); il periodo di 5 anni parte dalla data di revisione del vecchio
certificato.
Validità delle autocertificazioni
• Le procedure descritte nell’articolo 8 par. 2 punto C della Direttiva 98/37/CE non saranno più valide a partire dal 29/12/2009
• Il fabbricante che ha certificato i suoi prodotti secondo queste procedure dovrà quindi rifare tutto il processo di certificazione usando
quelle elencate nell’art.12 par. 3 e 4 e relativi allegati della nuova Direttiva.
DIRETTIVA BASSA TENSIONE
La “Direttiva Bassa Tensione” 2006/95/CE ha come obiettivo:
garantire che i materiali elettrici vengano progettati e costruiti in modo da assicurare la protezione delle persone contro i rischi di folgorazione
derivanti dal loro uso o dall’influsso di agenti esterni sui materiali elettrici stessi.
La Direttiva si applica a tutto il materiale elettrico destinato ad un utilizzo con tensione nominale fra:
• 50V e 1000V in corrente alternata
• 75V e 1500V in corrente continua.
L’ultima revisione della Direttiva è in vigore dal 16 gennaio 2007.
DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
La “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica” 2004/108/CE ha come obiettivo che i dispositivi elettrici vengano progettati e costruiti in modo che:
• Il livello di emissione elettromagnetica sia limitato e tale da permettere ad altre apparecchiature elettriche di funzionare secondo il loro scopo
• Il livello di immunità intrinseca ai disturbi esterni consenta loro di funzionare secondo lo scopo previsto.
La Direttiva si applica a tutti i dispositivi elettrici ed elettronici in grado di provocare disturbi elettromagnetici o il cui funzionamento può essere
influenzato da interferenze esterne.
L’ultima revisione della Direttiva è in vigore dal 20 gennaio 2005.
DIRETTIVA ATEX
La “Direttiva Atex” 94/9/CE si applica a tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva.
La Direttiva stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che devono avere le costruzioni elettriche se impiegate in luoghi classificati pericolosi sotto
l’aspetto del rischio di esplosione per presenza di gas o di polveri.
Il pericolo di esplosione è suddiviso in tre livelli:
• Categoria 1 : livello di massimo pericolo (zone 0 e 20)
• Categoria 2 : livello di pericolo elevato (zone 1 e 21)
• Categoria 3: livello di pericolo definito “normale” (zone 2 e 22).
La direttiva ATEX è in vigore dal 1 Luglio 2003.
ORGANISMI ACCREDITATI
Gli Organismi accreditati hanno, per ogni Stato membro, un ruolo ispettivo di controllo e di verifica del rispetto e dell’applicazione delle Direttive
riguardanti le macchine e i componenti di sicurezza.
Ogni Stato è responsabile della nomina e del controllo dei propri Organismi.
Essi devono avere la competenza e le risorse necessarie per espletare attività di ispezione, analisi, assistenza tecnica, misurazione ecc..
In Italia l’Organismo incaricato è l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) che ha sede in Roma.
ORGANISMI NOTIFICATI
Gli Organismi notificati sono autorizzati ad esaminare e certificare macchine e componenti di sicurezza in accordo con le Direttive ad essi applicabili.
Ogni stato membro dell’Unione Europea è tenuto a:
• Designare gli Organismi notificati indicandone le competenze
• Comunicare alla Commissione Europea e agli altri stati membri l’elenco degli Organismi notificati.
La Commissione Europea pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) una lista di tutti gli Organismi notificati allegando l’elenco
dei servizi, delle macchine e/o componenti di sicurezza per cui essi sono autorizzati ad operare.
Gli Stati membri dell’Unione Europea devono verificare che tali Organismi rispettino determinati criteri etici e tecnici.